Art. 12

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 24 feb 2018
(Indirizzo e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale ) 1. L'autorità di sistema portuale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30. 3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Qualora l'approvazione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
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