(Competenze dell'autorità marittima)
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle
Autorità di sistema portuale
e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,
, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'
Autorità di sistema portuale
ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'
Autorità di sistema portuale
ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. (27)
1-ter. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.
1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
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Pro
urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84#art-14
In sintesi
La disposizione attribuisce all'autorità marittima le funzioni di polizia, sicurezza e le restanti attività amministrative, salvaguardando le competenze delle Autorità di sistema portuale e di specifiche aziende speciali. Qualifica il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio e il battellaggio come servizi di interesse generale per la sicurezza portuale e ne regola l'obbligatorietà e le tariffe tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Specifica che tali servizi si applicano a tutte le strutture di ormeggio e sbarco/imbarco, anche esterne alle difese foranee. Infine, stabilisce che gli ormeggiatori selezionati tramite concorso si costituiscono in società cooperativa, sottoposta alla vigilanza del comandante del porto.
Perché esiste questa norma
La norma definisce i compiti dell'autorità marittima in materia di polizia, sicurezza e amministrazione nei porti, regolamentando inoltre i servizi tecnico-nautici essenziali per garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo.
A chi si applica
Si applica all'autorità marittima (comandante del porto), alle Autorità di sistema portuale, agli erogatori e all'utenza dei servizi tecnico-nautici (come gli ormeggiatori e le navi in transito o approdo) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Esempio pratico
Una nave mercantile deve attraccare a una piattaforma o banchina per scaricare merci: per farlo in sicurezza, deve usufruire dei servizi obbligatori di pilotaggio e ormeggio secondo le tariffe stabilite dal Ministero e le direttive dell'autorità marittima. Qualora sorga una situazione imprevista e urgente, l'autorità marittima può modificare temporaneamente l'obbligo di tali servizi per un massimo di trenta giorni prorogabili.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per gli ormeggiatori iscritti nel registro di costituirsi in società cooperativa previo concorso; obbligo di sottoporre lo statuto, le sue modifiche e l'organizzazione della cooperativa all'approvazione e vigilanza del comandante del porto; rispetto delle tariffe e dei regimi di obbligatorietà dei servizi stabiliti con decreto ministeriale o con provvedimento d'urgenza.
Domande frequenti
Quali sono i servizi tecnico-nautici disciplinati dalla norma?Sono i servizi di interesse generale di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo.
Chi stabilisce l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici?L'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima d'intesa con l'Autorità di sistema portuale (se presente) e sentite le associazioni di categoria. In casi urgenti, l'autorità marittima può modificarne temporaneamente il regime fino a 30 giorni prorogabili una sola volta.
Come sono organizzati gli ormeggiatori e chi li controlla?Gli ormeggiatori iscritti nell'apposito registro, previo concorso, si costituiscono in società cooperativa. Il loro funzionamento, la loro organizzazione e lo statuto sono soggetti a vigilanza, controllo e approvazione da parte del comandante del porto.
Termini chiave
autorità marittimaservizi tecnico-nauticiAutorità di sistema portualecomandante del portosocietà cooperativa
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.