Art. 2

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 15 set 2016
Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. 2. Sono autorità di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6. 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. 3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.
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