Convenzione

Art. 8

SEGRETARIATO

In vigore dal 30 gen 1994
SEGRETARIATO 1. È istituito un segretariato. 2. Le funzioni del segretariato sono: a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti; b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute; c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in partico- lar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione; d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti; e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti; f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni; g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.
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