Convenzione
Art. 8
SEGRETARIATO
In vigore dal 30 gen 1994
SEGRETARIATO
1. È istituito un segretariato.
2. Le funzioni del segretariato sono:
a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi
organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;
b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;
c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in partico- lar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione;
d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti;
e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di
altre istituzioni internazionali competenti;
f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle
Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;
g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella
Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti.
3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-8