Convenzione
Art. 11
MECCANISMO FINANZIARIO
In vigore dal 30 gen 1994
MECCANISMO FINANZIARIO
1. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanzia- rie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti internazionali esistenti.
2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel meccanismo finan- ziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.
3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui è stata affida- ta la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono:
a) le modalità per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti;
b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento
può essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione;
c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme alla prescrizione di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1;
d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile
dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente rieesaminato.
4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all', paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.
5. Le Parti che sono paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-11