Convenzione

Art. 10

ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE

In vigore dal 30 gen 1994
ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE 1. È istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Conven- zione, che ha il compito di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori. 2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo as- solve le seguenti funzioni: a) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- mità dell', paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici; b) prende in considerazione le informazioni comunicate in confor- mità dell', paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall', paragrafo 2 (b); c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella prepara- zione e nell'attuazione delle sue decisioni.
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ORGANO SUSSIDIARIO DI ATTUAZIONE (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo