Convenzione
Art. 5
RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA
In vigore dal 30 gen 1994
RICERCA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA
Nell'adempimento degli obblighi di cui all', paragrafo 1 (g), le Parti:
a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale;
c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-5