Convenzione
Art. 6
EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
In vigore dal 30 gen 1994
EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
Nell'adempimento degli obblighi di cui all', paragrafo 1 (i), le Parti:
a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a li- vello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità: i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di
sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti cli- matici e sui relativi effetti;
iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti cli-
matici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi;
iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo. b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti:
i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sen- sibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di
formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-6