Convenzione
Art. 22
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE
In vigore dal 30 gen 1994
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE
1. La Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma.
Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesio- ne, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-22