Convenzione
Art. 26
TESTI FACENTI FEDE
In vigore dal 30 gen 1994
TESTI FACENTI FEDE
L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a New York, il nove maggio millenovecentonovantadue
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-26