Convenzione

Art. 25

DENUNCIA

In vigore dal 30 gen 1994
DENUNCIA 1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario. 2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia. 3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente an- che qualsiasi protocollo di cui è Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-25

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