Convenzione
Art. 17
PROTOCOLLI
In vigore dal 30 gen 1994
PROTOCOLLI
1. La Conferenza delle Parti può adottare, durante qualsiasi sessio- ne ordinaria, protocolli alla Convenzione.
2. Il segretario comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.
3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono sta- bilite dal protocollo stesso.
4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un proto- collo.
5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte sol- tanto dalle Parti al protocollo in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-17