Convenzione
Art. 18
DIRITTO DI VOTO
In vigore dal 30 gen 1994
DIRITTO DI VOTO
1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il dispo- sto del successivo paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;65#art-c-18