Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonchè mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all', fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.
5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all', commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonchè ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Storico versioni
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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580#art-7
In sintesi
Unioncamere è un ente pubblico che rappresenta e cura gli interessi delle camere di commercio, gestendo servizi e attività d'interesse economico anche tramite aziende speciali, consorzi o società. L'ente stipula accordi e convenzioni con Stato e Regioni, fornisce direttive al sistema camerale e supporta il Ministero dello sviluppo economico nella definizione e nel monitoraggio degli standard di qualità dei servizi. Il suo statuto viene deliberato con maggioranza dei due terzi dai rappresentanti camerali e approvato con decreto ministeriale. Le sue risorse economiche derivano da una quota delle entrate delle singole camere di commercio (come diritti di segreteria e diritto annuale). I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi soggetti a verifica di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.
Perché esiste questa norma
La norma definisce la natura giuridica, i compiti, l'organizzazione e le risorse finanziarie di Unioncamere, istituendola come ente pubblico che coordina e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e del sistema camerale italiano.
A chi si applica
Si applica a Unioncamere, alle singole camere di commercio, agli altri organismi del sistema camerale italiano e ai dipendenti e dirigenti dell'ente.
Esempio pratico
Unioncamere stipula un accordo di programma con un Ministero per coordinare a livello nazionale l'erogazione di un nuovo servizio per le imprese. Successivamente, emana direttive alle singole camere di commercio territoriali, le quali sono tenute ad attuarlo secondo gli standard qualitativi monitorati dall'ente.
Adempimenti e conseguenze
I soggetti del sistema camerale sono chiamati ad attuare gli accordi di programma, le intese e le convenzioni stipulati da Unioncamere. Gli atti di indirizzo e le ipotesi di accordo per la contrattazione collettiva devono essere sottoposti a verifica preventiva e successiva di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
Domande frequenti
Come viene approvato lo statuto di Unioncamere?Lo statuto è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio, ed è successivamente approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Come si finanzia Unioncamere?La dotazione finanziaria è costituita da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio derivanti da contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria.
Chi vigila sulla contrattazione collettiva dei dipendenti di Unioncamere?Gli atti di indirizzo e le ipotesi di accordo sono sottoposti a verifica preventiva e successiva di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
Termini chiave
personalità giuridica di diritto pubblicosistema cameraleaziende specialiaccordi di programmastandard nazionali di qualitàcontratti collettivi
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.