Art. 4
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
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L'articolo stabilisce chi controlla l'operato del sistema camerale. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sulle funzioni e sui compiti che rientrano nella competenza statale. Le Regioni esercitano invece la vigilanza per le materie di loro competenza. I controlli riguardano in particolare l'attività amministrativa e contabile, il funzionamento degli organi e lo svolgimento dei compiti di interesse generale, secondo quanto previsto dagli specifici articoli della legge.
La norma definisce a chi spetta il controllo e la vigilanza sul sistema camerale, ripartendo le competenze tra Stato e Regioni. Serve a garantire la regolarità amministrativa, contabile e il corretto funzionamento degli organi delle camere di commercio.
Si applica al sistema camerale, al Ministero dello sviluppo economico e alle Regioni per le rispettive competenze di vigilanza.
Una camera di commercio approva il proprio bilancio e gestisce l'attività amministrativa ordinaria. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione competente verificano, ciascuno per le materie di propria spettanza, che la gestione contabile e il funzionamento degli organi avvengano nel rispetto delle regole.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.