Art. 3
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
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L'articolo attribuisce a ogni camera di commercio il potere di adottare un proprio statuto e specifici regolamenti. Lo statuto definisce l'organizzazione, il funzionamento degli organi, le forme di partecipazione e le misure per garantire le pari opportunità tra uomo e donna negli organi collegiali e negli enti dipendenti. Per essere approvato o modificato, lo statuto richiede il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio. Una volta approvato, lo statuto viene pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Ministero dello sviluppo economico. Infine, i regolamenti per le funzioni amministrative e le materie statutarie devono essere approvati dal consiglio a maggioranza assoluta.
La norma mira a garantire l'autonomia organizzativa di ciascuna camera di commercio, consentendo loro di darsi regole proprie tramite statuto e regolamenti nel rispetto della legge.
La disposizione si applica a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai rispettivi consigli camerali e agli enti o aziende da esse dipendenti.
Il consiglio di una camera di commercio si riunisce per rinnovare il proprio statuto al fine di introdurre nuove forme di partecipazione territoriale e criteri di parità di genere negli organi collegiali. La delibera di approvazione dello statuto passa con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri. Successivamente, l'ente pubblica il testo sul proprio sito istituzionale e lo trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
Pubblicazione dello statuto approvato sul sito internet istituzionale della camera di commercio e invio dello stesso al Ministero dello sviluppo economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti; non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.