Art. 3

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

In vigore dal 10 dic 2016
(Potestà statutaria e regolamentare). 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge; d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all', comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonchè degli enti e aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo attribuisce a ogni camera di commercio il potere di adottare un proprio statuto e specifici regolamenti. Lo statuto definisce l'organizzazione, il funzionamento degli organi, le forme di partecipazione e le misure per garantire le pari opportunità tra uomo e donna negli organi collegiali e negli enti dipendenti. Per essere approvato o modificato, lo statuto richiede il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio. Una volta approvato, lo statuto viene pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Ministero dello sviluppo economico. Infine, i regolamenti per le funzioni amministrative e le materie statutarie devono essere approvati dal consiglio a maggioranza assoluta.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'autonomia organizzativa di ciascuna camera di commercio, consentendo loro di darsi regole proprie tramite statuto e regolamenti nel rispetto della legge.

A chi si applica

La disposizione si applica a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai rispettivi consigli camerali e agli enti o aziende da esse dipendenti.

Esempio pratico

Il consiglio di una camera di commercio si riunisce per rinnovare il proprio statuto al fine di introdurre nuove forme di partecipazione territoriale e criteri di parità di genere negli organi collegiali. La delibera di approvazione dello statuto passa con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri. Successivamente, l'ente pubblica il testo sul proprio sito istituzionale e lo trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

Adempimenti e conseguenze

Pubblicazione dello statuto approvato sul sito internet istituzionale della camera di commercio e invio dello stesso al Ministero dello sviluppo economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti; non sono previste sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Quale maggioranza serve per approvare o modificare lo statuto della camera di commercio?Lo statuto e le sue eventuali modifiche devono essere approvati dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Cosa deve prevedere lo statuto in materia di parità di genere?Lo statuto deve stabilire norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali camerali e negli enti o aziende dipendenti.
Con quale maggioranza sono approvati i regolamenti camerali?I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie statutarie sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Termini chiave

potestà statutariapotestà regolamentarestatutoorgani collegialimaggioranza assolutapari opportunità

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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