Art. 11
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
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L'articolo elenca i compiti principali attribuiti al consiglio della camera di commercio nell'ambito stabilito dalla legge e dallo statuto. Il consiglio delibera lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche. Ha il compito di eleggere al proprio interno il presidente e la giunta, oltre a nominare i revisori dei conti. Inoltre, definisce gli indirizzi generali, approva il programma pluriennale delle attività dopo aver consultato le imprese, e approva i documenti di bilancio e di programmazione economica.
La norma definisce le funzioni e le competenze fondamentali del consiglio della camera di commercio per assicurarne il funzionamento, l'indirizzo strategico e il governo economico-finanziario.
Si applica ai componenti del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli organi camerali coinvolti nelle nomine e nell'attività di gestione.
Il consiglio di una camera di commercio si riunisce per consultare le imprese del territorio e approvare il nuovo programma pluriennale di attività. Nella stessa sessione, i consiglieri procedono all'elezione dei membri della giunta e all'approvazione del bilancio di esercizio.
La lettera e) del comma 1 è stata abrogata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.