Art. 15

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

In vigore dal 1 mar 2022
(Riunioni e deliberazioni). 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti. (12)
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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 (Art. 15 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo