Art. 15
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
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Il consiglio camerale ha scadenze fisse durante l'anno per approvare bilanci, relazioni previsionali e preventivi economici, ma può riunirsi in via straordinaria se richiesto dal presidente, dalla giunta o da almeno un quarto dei consiglieri. Per essere valide, le riunioni del consiglio e della giunta richiedono la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni si prendono a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui legge o statuto impongano maggioranze qualificate. Nelle votazioni palesi il voto del presidente decide in caso di parità, mentre nel voto segreto la parità comporta il rifiuto della proposta. Tutte le delibere prese violando queste regole o su materie estranee alle proprie competenze sono nulle.
La norma disciplina il funzionamento degli organi deliberanti delle camere di commercio, stabilendo tempi certi per l'approvazione dei documenti contabili e programmatici, nonché le regole di validità delle sedute e delle decisioni.
Si applica ai componenti del consiglio e della giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, compreso il presidente.
Il consiglio camerale si riunisce a dicembre per approvare il preventivo economico alla presenza di oltre la metà dei membri in carica. Durante la votazione a scrutinio palese si registra una parità di voti, pertanto la delibera viene approvata grazie al voto favorevole del presidente.
Obbligo di convocazione del consiglio a scadenze prefissate (aprile, luglio, ottobre, dicembre) per l'approvazione dei relativi atti economici e programmatici; sanzione della nullità per le deliberazioni adottate violando le norme dell'articolo o su materie estranee alle competenze.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.