Art. 15

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

In vigore dal 1 mar 2022
(Riunioni e deliberazioni). 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti. (12)
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In sintesi

Il consiglio camerale ha scadenze fisse durante l'anno per approvare bilanci, relazioni previsionali e preventivi economici, ma può riunirsi in via straordinaria se richiesto dal presidente, dalla giunta o da almeno un quarto dei consiglieri. Per essere valide, le riunioni del consiglio e della giunta richiedono la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni si prendono a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui legge o statuto impongano maggioranze qualificate. Nelle votazioni palesi il voto del presidente decide in caso di parità, mentre nel voto segreto la parità comporta il rifiuto della proposta. Tutte le delibere prese violando queste regole o su materie estranee alle proprie competenze sono nulle.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il funzionamento degli organi deliberanti delle camere di commercio, stabilendo tempi certi per l'approvazione dei documenti contabili e programmatici, nonché le regole di validità delle sedute e delle decisioni.

A chi si applica

Si applica ai componenti del consiglio e della giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, compreso il presidente.

Esempio pratico

Il consiglio camerale si riunisce a dicembre per approvare il preventivo economico alla presenza di oltre la metà dei membri in carica. Durante la votazione a scrutinio palese si registra una parità di voti, pertanto la delibera viene approvata grazie al voto favorevole del presidente.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di convocazione del consiglio a scadenze prefissate (aprile, luglio, ottobre, dicembre) per l'approvazione dei relativi atti economici e programmatici; sanzione della nullità per le deliberazioni adottate violando le norme dell'articolo o su materie estranee alle competenze.

Domande frequenti

Quando una riunione del consiglio o della giunta è considerata valida?La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica dell'organo.
Cosa succede se in una votazione i voti a favore e contrari sono pari?Nelle votazioni a scrutinio palese prevale la posizione espressa dal presidente, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta viene considerata respinta.
Qual è la conseguenza se si delibera su materie estranee alle competenze dell'organo?Le deliberazioni adottate su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti o in violazione delle regole dell'articolo sono nulle.

Termini chiave

consigliogiuntadeliberazionibilancio d'esercizioscrutinio palesenulle

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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