Art. 12
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580
In vigore dal 29 feb 2024
(Costituzione del consiglio).
1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all', comma 2, nonchè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all', comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all', comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall', comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4.
Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.
3. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchè al comma 1 dell', con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonchè all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività.
5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all', comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze. (12)
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