Art. 5
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559
In vigore dal 9 ott 2010
(Attività di protezione sociale)
1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonchè del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell', al comma 4 dell' e al comma 6 dell' della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.
2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.
3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale
. . .
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonchè a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonchè le relative norme d'uso.
4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell' della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerta con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-23;559#art-5