Art. 3
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559
In vigore dal 15 gen 1994
(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria)
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all', comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.
3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
Note all':
- Il testo dell', comma 3, del D.L. n. 166/1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1989, è il seguente: "3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonchè quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all', determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria".
Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all', comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria".
- Il testo dell', comma 1 del citato D.L. n. 166/1989 è il seguente: "1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonchè di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all', con la procedura di cui al presente articolo".
Storico versioni
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