Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559

In vigore dal 15 gen 1994
(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonchè di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981. 4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi. Note all': - Il titolo VIII (articoli da 80 a 84- ter) della legge n. 219/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) riguarda l'intervento statale per l'edilizia a Napoli. - Il capo III (articoli da 30 a 44) del titolo II del d.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre, n. 421), reca norme sull'organizzazione degli uffici, le piante organiche, la mobilità e gli accessi.
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