Art. 10
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559
In vigore dal 15 gen 1994
(Spese relative all'organizzazione della DIA)
1. All', comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonchè le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima".
Nota all':
- Il testo dell', comma 2-quinquies, del D.L. n. 345/1991 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la rubrica denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso", istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall' della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonchè quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica 'Sicurezza pubblicà del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonchè le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica 'Sicurezza pubblicà, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-12-23;559#art-10