Art. 20
LEGGE 23 agosto 1993, n. 352
In vigore dal 11 set 1995
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento (Più o Meno) 2 m/m.
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