Art. 20

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi. 2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento (Più o Meno) 2 m/m.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo