Art. 21

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie. 2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall' della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
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