Art. 19
LEGGE 23 agosto 1993, n. 352
In vigore dal 11 set 1995
1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all' della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purchè rispondenti alle caratteristiche di cui all', comma 5.
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