Art. 16
LEGGE 23 agosto 1993, n. 352
In vigore dal 11 set 1995
1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b) Cantharellus cibarius;
c) Cantharellus lutescens;
d) Amanita caesarea;
e) Morchella (tutte le specie);
f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
g) Tricholoma georgii;
h) Pleurotus eringii;
i) Armillaria mellea.
2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-23;352#art-16