Art. 16

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei: a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus cibarius; c) Cantharellus lutescens; d) Amanita caesarea; e) Morchella (tutte le specie); f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa; g) Tricholoma georgii; h) Pleurotus eringii; i) Armillaria mellea. 2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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