Art. 14

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. 2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
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LEGGE 23 agosto 1993, n. 352 (Art. 14 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.) — Testo vigente | Portale Normativo