Convenzione
Art. 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
In vigore dal 20 ago 1993
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell', a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-26