Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 20 ago 1993
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-21