Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 20 ago 1993
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-18