Convenzione
Art. 25
NON DISCRIMINAZIONE
In vigore dal 20 ago 1993
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno degli Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli di cui sono o potranno, essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell', alle persone che non sono residenti di uno degli Stati o di entrambi gli Stati.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell', del paragrafo 8 dell' o del paragrafo 6 dell', gli interessi, canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno degli Stati nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell', alle imposte di ogni natura o denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-25