Convenzione
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 20 ago 1993
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
a. un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato, o
b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-9