Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 20 ago 1993
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-8

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