Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 20 ago 1993
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia; b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranità; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato; h) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno degli Stati; ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati; i) l'espressione "autorità competente" designa: i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-3

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