Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 20 ago 1993
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia;
b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranità;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;
h) il termine "nazionali" designa:
i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno degli Stati;
ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;
ii) in Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-3