Convenzione
Art. 29
ESTENSIONE TERRITORIALE
In vigore dal 20 ago 1993
ESTENSIONE TERRITORIALE
1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità, che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura conforme alle dispozioni costituzionali dei due Stati.
2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa cesserà di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente Articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-29