Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 20 ago 1993
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Studi. Ciascuno degli Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia. b) con riferimento alle altre imposte per gli anni e i periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e italiano, prevarrà il testo francese. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno dei Paesi Bassi Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-31

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