Accordo

Art. 8

TRASPORTO INTERNAZIONALE

In vigore dal 19 giu 1993
TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-8

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