Accordo
Art. 8
TRASPORTO INTERNAZIONALE
In vigore dal 19 giu 1993
TRASPORTO INTERNAZIONALE
1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-8