Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 19 giu 1993
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) i) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonché la piattaforma continentale sulla quale la Turchia ha, in conformità al diritto internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali; ii) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali; b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia; c) il termine "imposta" designa le imposte previste dall' del presente Accordo; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) il termine "nazionali" designa: i) per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità turca in conformità al codice di nazionalità turca, nonché tutte le persone giuridiche, le società di persone, o associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Turchia; ii) per quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità italiana, tutte le persone giuridiche, le società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) l'espressione "autorità competente" designa: i) in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane; ii) in Italia, il Ministero delle Finanze; i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relative alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-3

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