Accordo
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 19 giu 1993
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
a) per quanto concerne la Turchia:
i) l'imposta sul reddito (gelir vergisi);
ii) l'imposta sulle società (kurumlar vergisi);
iii) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);
iv) il contributo al fondo per il sostegno della carità e solidarietà sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu);
e
v) il contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento l'ampliamento dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma fonu);
(qui di seguito indicate quali "imposta turca")
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-2