Accordo

Art. 6

REDDITI IMMOBILIARI

In vigore dal 19 giu 1993
REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricola e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-6

In sintesi

La disposizione prevede che i redditi generati da beni immobili situati in uno Stato contraente siano tassabili in quello stesso Stato, anche se il proprietario o beneficiario è residente nell'altro Stato. La nozione di beni immobili include le attività agricole e forestali, l'usufrutto, gli accessori e i diritti di sfruttamento di risorse naturali, mentre esclude espressamente navi, battelli e aeromobili. La regola si applica a qualsiasi forma di utilizzo dell'immobile, come l'uso diretto, l'affitto o la locazione. Inoltre, la medesima disciplina vale anche se l'immobile appartiene a un'impresa o è utilizzato per svolgere una libera professione.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce quale Stato abbia il potere di tassare i redditi derivanti da beni immobili, assegnando la potestà impositiva allo Stato in cui l'immobile si trova fisicamente.

A chi si applica

Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (Italia o Turchia) che possiedono o ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato contraente.

Esempio pratico

Un residente in Italia possiede un appartamento o un terreno agricolo situato in Turchia e decide di concederlo in locazione. I canoni di affitto percepiti da tale immobile sono imponibili in Turchia, ossia nello Stato in cui il bene si trova. La stessa regola vale se l'immobile è utilizzato nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale.

Domande frequenti

Le navi e gli aerei sono considerati beni immobili ai fini di questo articolo?No, il testo specifica espressamente che le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
La norma si applica solo all'affitto o anche all'uso diretto dell'immobile?Si applica sia all'affitto e alla locazione, sia all'utilizzazione diretta o a qualsiasi altra forma di utilizzo dei beni immobili.
I redditi da immobili utilizzati per una libera professione seguono questa regola?Sì, la norma stabilisce espressamente che la disciplina si applica anche ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione o appartenenti a un'impresa.

Termini chiave

beni immobiliStato contraenteresidenteusufruttolocazione

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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