Art. 6
REDDITI IMMOBILIARI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-6
REDDITI IMMOBILIARI
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La disposizione prevede che i redditi generati da beni immobili situati in uno Stato contraente siano tassabili in quello stesso Stato, anche se il proprietario o beneficiario è residente nell'altro Stato. La nozione di beni immobili include le attività agricole e forestali, l'usufrutto, gli accessori e i diritti di sfruttamento di risorse naturali, mentre esclude espressamente navi, battelli e aeromobili. La regola si applica a qualsiasi forma di utilizzo dell'immobile, come l'uso diretto, l'affitto o la locazione. Inoltre, la medesima disciplina vale anche se l'immobile appartiene a un'impresa o è utilizzato per svolgere una libera professione.
La norma stabilisce quale Stato abbia il potere di tassare i redditi derivanti da beni immobili, assegnando la potestà impositiva allo Stato in cui l'immobile si trova fisicamente.
Si applica ai residenti di uno dei due Stati contraenti (Italia o Turchia) che possiedono o ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato contraente.
Un residente in Italia possiede un appartamento o un terreno agricolo situato in Turchia e decide di concederlo in locazione. I canoni di affitto percepiti da tale immobile sono imponibili in Turchia, ossia nello Stato in cui il bene si trova. La stessa regola vale se l'immobile è utilizzato nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.