Accordo
Art. 9
IMPRESE ASSOCIATE
In vigore dal 19 giu 1993
IMPRESE ASSOCIATE
Allorchè
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utli di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorchè uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono considerati dal primo Stato utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indpendenti, allora detto altro Stato farà una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili, allorchè detto altro Stato considera la correzione giustificata. Nel determinare tale correzione dovrà usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni di questo Accordo, e le Autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-9