Art. 1

LEGGE 23 marzo 1993, n. 84

In vigore dal 16 apr 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Professione di assistente sociale 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1993-03-23;84#art-1

In sintesi

La norma stabilisce che l'assistente sociale agisce in piena autonomia per prevenire, sostenere e recuperare persone, famiglie, gruppi e comunità in condizioni di bisogno o disagio, potendo anche svolgere attività di formazione e didattica. Prevede inoltre che possa occuparsi della gestione, organizzazione, programmazione, coordinamento e direzione dei servizi sociali. La professione può essere svolta sia come lavoratore autonomo sia come dipendente subordinato. Infine, quando collabora con l'autorità giudiziaria, il suo ruolo è limitato a una funzione esclusivamente tecnico-professionale.

Perché esiste questa norma

Definire l'ambito operativo, i compiti e le modalità di esercizio della professione di assistente sociale, garantendone l'autonomia tecnico-professionale e di giudizio.

A chi si applica

A chi esercita la professione di assistente sociale, sia in forma autonoma che subordinata, nonché ai soggetti e alle comunità destinatari dei servizi sociali.

Esempio pratico

Un assistente sociale, assunto come dipendente di una struttura o attivo come libero professionista, pianifica e attua interventi di sostegno per un nucleo familiare in difficoltà economica ed emotiva. Nello svolgere il proprio lavoro, decide in modo autonomo le modalità dell'intervento e partecipa all'organizzazione generale del servizio.

Domande frequenti

In quali ambiti e con quali finalità interviene l'assistente sociale?Interviene in tutte le fasi di prevenzione, sostegno e recupero rivolte a persone, famiglie, gruppi e comunità che si trovano in situazioni di bisogno e disagio, potendo svolgere anche attività didattico-formative.
Come può essere svolta la professione di assistente sociale?La professione può essere esercitata sia in forma di lavoro autonomo sia attraverso un rapporto di lavoro subordinato.
Qual è il ruolo dell'assistente sociale nei rapporti con l'autorità giudiziaria?Nel collaborare con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale svolge esclusivamente una funzione tecnico-professionale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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