Art. 1
LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
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La norma stabilisce che l'assistente sociale agisce in piena autonomia per prevenire, sostenere e recuperare persone, famiglie, gruppi e comunità in condizioni di bisogno o disagio, potendo anche svolgere attività di formazione e didattica. Prevede inoltre che possa occuparsi della gestione, organizzazione, programmazione, coordinamento e direzione dei servizi sociali. La professione può essere svolta sia come lavoratore autonomo sia come dipendente subordinato. Infine, quando collabora con l'autorità giudiziaria, il suo ruolo è limitato a una funzione esclusivamente tecnico-professionale.
Definire l'ambito operativo, i compiti e le modalità di esercizio della professione di assistente sociale, garantendone l'autonomia tecnico-professionale e di giudizio.
A chi esercita la professione di assistente sociale, sia in forma autonoma che subordinata, nonché ai soggetti e alle comunità destinatari dei servizi sociali.
Un assistente sociale, assunto come dipendente di una struttura o attivo come libero professionista, pianifica e attua interventi di sostegno per un nucleo familiare in difficoltà economica ed emotiva. Nello svolgere il proprio lavoro, decide in modo autonomo le modalità dell'intervento e partecipa all'organizzazione generale del servizio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.