Art. 2

LEGGE 23 marzo 1993, n. 84

In vigore dal 8 mag 2010
Requisiti per l'esercizio della professione 1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all' della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell' della presente legge. 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
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