Art. 4

LEGGE 23 marzo 1993, n. 84

In vigore dal 16 apr 1993
Norme regolamentari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-03-23;84#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo