Art. 3
LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
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Questo articolo crea ufficialmente l'albo professionale dedicato agli assistenti sociali. Le persone iscritte a questo albo formano l'ordine professionale, che viene organizzato a livello regionale o interregionale. Tutte le spese necessarie per istituire e gestire sia l'albo che l'ordine non gravano sullo Stato, ma sono interamente a carico degli iscritti.
La norma introduce un albo professionale e un ordine per organizzare e tutelare la categoria degli assistenti sociali. Stabilisce inoltre l'autonomia finanziaria di tali organismi ponendo i costi di gestione a carico dei professionisti stessi.
Si applica agli assistenti sociali e a tutti i professionisti iscritti all'albo professionale di categoria.
Un assistente sociale che intende esercitare la professione si iscrive all'albo della propria regione ed entra a far parte del relativo ordine professionale. Per garantire il funzionamento e la gestione delle strutture dell'albo e dell'ordine, il professionista è tenuto a sostenere i relativi oneri economici.
Gli iscritti all'albo hanno a proprio carico gli oneri economici relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.