Convenzione

Art. 9

In vigore dal 6 gen 1993
Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l'asilo lo desideri. Se lo Stato membro interpellato accetta detta richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-9

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