Convenzione

Art. 8

In vigore dal 6 gen 1993
Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-8

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