Convenzione

Art. 5

In vigore dal 6 gen 1993
1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo. 2. Se il richiedente l'asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne nei seguenti casi: a) se il visto è stato rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo. Allorchè uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un altro Stato membro, l'accordo di quest'ultimo non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione; b) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all'obbligo del visto, l'esame della domanda di asilo com- pete a quest'ultimo Stato; c) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall'obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l'esame della domanda di asilo com- pete a quest'ultimo Stato. 3. Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è nell'ordine: a) lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana; b) lo Stato che ha rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura; c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro. 4. Se il richiedente l'asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri. Qualora il richiedente l'asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-5

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