Convenzione
Art. 2
In vigore dal 6 gen 1993
Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare con i servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-2